Allocuzione del Pontefice alla Rota Romana del 22 gennaio 2011

Cari Componenti del Tribunale della Rota Romana!
Sono lieto di incontrarvi per questo annuale appuntamento in
occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Un cordiale
saluto rivolgo al Collegio dei Prelati Uditori, iniziando dal
Decano, Mons. Antoni Stankiewicz, che ringrazio per le cortesi
parole. Saluto gli Officiali, gli Avvocati e gli altri collaboratori
di codesto Tribunale, come pure tutti i presenti. Questo momento mi
offre l’opportunità di rinnovare la mia stima per l’opera che
svolgete al servizio della Chiesa e di incoraggiarvi ad un sempre
maggiore impegno in un settore così delicato ed importante per la
pastorale e per la salus animarum.
Il rapporto tra il diritto e la pastorale è stato al centro del
dibattito postconciliare sul diritto canonico. La ben nota
affermazione del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II, secondo
la quale «non è vero che per essere più pastorale il diritto debba
rendersi meno giuridico» (Allocuzione alla Rota Romana, 18
gennaio 1990, n. 4: AAS 82 [1990], p. 874) esprime il
superamento radicale di un’apparente contrapposizione. «La
dimensione giuridica e quella pastorale – diceva – sono
inseparabilmente unite nella Chiesa pellegrina su questa terra.
Anzitutto, vi è una loro armonia derivante dalla comune finalità: la
salvezza delle anime» (ibidem). Nel mio primo incontro, che
ebbi con voi nel 2006, ho cercato di evidenziare l'autentico senso
pastorale dei processi di nullità del matrimonio, fondato sull'amore
per la verità (cfr Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio
2006: AAS 98 [2006], pp. 135-138). Oggi vorrei soffermarmi a
considerare la dimensione giuridica che è insita nell'attività
pastorale di preparazione e ammissione al matrimonio, per cercare di
mettere in luce il nesso che intercorre tra tale attività e i
processi giudiziari matrimoniali.
La dimensione canonica della preparazione al matrimonio forse non è
un elemento di immediata percezione. In effetti, da una parte si
osserva come nei corsi di preparazione al matrimonio le questioni
canoniche occupino un posto assai modesto, se non insignificante, in
quanto si tende a pensare che i futuri sposi abbiano un interesse
molto ridotto per problematiche riservate agli specialisti.
Dall'altra, pur non sfuggendo a nessuno la necessità delle attività
giuridiche che precedono il matrimonio, rivolte ad accertare che
«nulla si oppone alla sua celebrazione valida e lecita» (CIC,
can. 1066), è diffusa la mentalità secondo cui l'esame degli sposi,
le pubblicazioni matrimoniali e gli altri mezzi opportuni per
compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali (cfr ibid.,
can. 1067), tra i quali si collocano i corsi di preparazione al
matrimonio, costituirebbero degli adempimenti di natura
esclusivamente formale. Infatti, si ritiene spesso che,
nell'ammettere le coppie al matrimonio, i pastori dovrebbero
procedere con larghezza, essendo in gioco il diritto naturale delle
persone a sposarsi.
È bene, in proposito, riflettere sulla dimensione giuridica del
matrimonio stesso. È un argomento a cui ho fatto cenno nel contesto
di una riflessione sulla verità del matrimonio, nella quale
affermavo, tra l'altro: «Di fronte alla relativizzazione
soggettivistica e libertaria dell'esperienza sessuale, la tradizione
della Chiesa afferma con chiarezza l'indole naturalmente giuridica
del matrimonio, cioè la sua appartenenza per natura all'ambito della
giustizia nelle relazioni interpersonali. In quest'ottica, il
diritto s'intreccia davvero con la vita e con l'amore; come un suo
intrinseco dover essere» (Allocuzione alla Rota Romana, 27
gennaio 2007, AAS 99 [2007], p. 90). Non esiste, pertanto, un
matrimonio della vita ed un altro del diritto: non vi è che un solo
matrimonio, il quale è costitutivamente vincolo giuridico reale tra
l'uomo e la donna, un vincolo su cui poggia l'autentica dinamica
coniugale di vita e di amore. Il matrimonio celebrato dagli sposi,
quello di cui si occupa la pastorale e quello messo a fuoco dalla
dottrina canonica, sono una sola realtà naturale e salvifica, la cui
ricchezza dà certamente luogo a una varietà di approcci, senza però
che ne venga meno l'essenziale identità. L'aspetto giuridico è
intrinsecamente legato all'essenza del matrimonio. Ciò si comprende
alla luce di una nozione non positivistica del diritto, ma
considerata nell'ottica della relazionalità secondo giustizia.
Il diritto a sposarsi, o ius connubii, va visto in tale
prospettiva. Non si tratta, cioè, di una pretesa soggettiva che
debba essere soddisfatta dai pastori mediante un mero riconoscimento
formale, indipendentemente dal contenuto effettivo dell'unione. Il
diritto a contrarre matrimonio presuppone che si possa e si intenda
celebrarlo davvero, dunque nella verità della sua essenza così come
è insegnata dalla Chiesa. Nessuno può vantare il diritto a una
cerimonia nuziale. Lo ius connubii, infatti, si riferisce al
diritto di celebrare un autentico matrimonio. Non si negherebbe,
quindi, lo ius connubii laddove fosse evidente che non
sussistono le premesse per il suo esercizio, se mancasse, cioè,
palesemente la capacità richiesta per sposarsi, oppure la volontà si
ponesse un obiettivo che è in contrasto con la realtà naturale del
matrimonio.
! questo proposito vorrei ribadire quanto ho scritto dopo il Sinodo
dei Vescovi sull'Eucaristia: «Data la complessità del contesto
culturale in cui vive la Chiesa in molti Paesi, il Sinodo ha, poi,
raccomandato di avere la massima cura pastorale nella formazione dei
nubendi e nella previa verifica delle loro convinzioni circa gli
impegni irrinunciabili per la validità del sacramento del
Matrimonio. Un serio discernimento a questo riguardo potrà evitare
che impulsi emotivi o ragioni superficiali inducano i due giovani ad
assumere responsabilità che non sapranno poi onorare (cfr
Propositio 40). Troppo grande è il bene che la Chiesa e l'intera
società s'attendono dal matrimonio e dalla famiglia su di esso
fondata per non impegnarsi a fondo in questo specifico ambito
pastorale. Matrimonio e famiglia sono istituzioni che devono essere
promosse e difese da ogni possibile equivoco sulla loro verità,
perché ogni danno arrecato ad esse è di fatto una ferita che si
arreca alla convivenza umana come tale» (Esort. ap. postsinodale
Sacramentum caritatis, 22 febbraio 2007, n. 29: AAS
99 [2007], p. 130).
La preparazione al matrimonio, nelle sue varie fasi descritte dal
Papa Giovanni Paolo II nell'Esortazione apostolica Familiaris
consortio, ha certamente delle finalità che trascendono la
dimensione giuridica, poiché il suo orizzonte è costituito dal bene
integrale, umano e cristiano, dei coniugi e dei loro futuri figli
(cfr n. 66: AAS 73 [1981], pp. 159-162), volto in definitiva
alla santità della loro vita (cfr CIC, can. 1063,2°). Non
bisogna mai dimenticare, tuttavia, che l'obiettivo immediato di tale
preparazione è quello di promuovere la libera celebrazione di un
vero matrimonio, la costituzione cioè di un vincolo di giustizia ed
amore tra i coniugi, con le caratteristiche dell’unità ed
indissolubilità, ordinato al bene dei coniugi e alla procreazione ed
educazione della prole, e che tra battezzati costituisce uno dei
sacramenti della Nuova Alleanza. Con ciò non viene rivolto alla
coppia un messaggio ideologico estrinseco, né tanto meno viene
imposto un modello culturale; piuttosto, i fidanzati vengono posti
in grado di scoprire la verità di un'inclinazione naturale e di una
capacità di impegnarsi che essi portano inscritte nel loro essere
relazionale uomo-donna. È da lì che scaturisce il diritto quale
componente essenziale della relazione matrimoniale, radicato in una
potenzialità naturale dei coniugi che la donazione consensuale
attualizza. Ragione e fede concorrono a illuminare questa verità di
vita, dovendo comunque rimanere chiaro che, come ha insegnato ancora
il Venerabile Giovanni Paolo II, «la Chiesa non rifiuta la
celebrazione delle nozze a chi è bene dispositus, anche se
imperfettamente preparato dal punto di vista soprannaturale, purché
abbia la retta intenzione di sposarsi secondo la realtà naturale
della c@niugalità» (Allocuzione alla Rota Romana, 30 gennaio
2003, n. 8: AAS 95 [2003], p. 397). In questa prospettiva,
una cura particolare deve essere posta nell’accompagnare la
preparazione al matrimonio sia remota, sia prossima, sia immediata
(cfr Giovanni Paolo II, Esort. ap. Familiaris consortio, 22
novembre 1981, n. 66: AAS 73 [1981], pp. 159-162)
Tra i mezzi per accertare che il progetto dei nubendi sia realmente
coniugale spicca l'esame prematrimoniale. Tale esame ha uno scopo
principalmente giuridico: accertare che nulla si opponga alla valida
e lecita celebrazione delle nozze. Giuridico non vuol dire però
formalistico, come se fosse un passaggio burocratico consistente nel
compilare un modulo sulla base di domande rituali. Si tratta invece
di un'occasione pastorale unica - da valorizzare con tutta la
serietà e l’attenzione che richiede - nella quale, attraverso un
dialogo pieno di rispetto e di cordialità, il pastore cerca di
aiutare la persona a porsi seriamente dinanzi alla verità su se
stessa e sulla propria vocazione umana e cristiana al matrimonio. In
questo senso il dialogo, sempre condotto separatamente con ciascuno
dei due fidanzati - senza sminuire la convenienza di altri colloqui
con la coppia - richiede un clima di piena sincerità, nel quale si
dovrebbe far leva sul fatto che gli stessi contraenti sono i primi
interessati e i primi obbligati in coscienza a celebrare un
matrimonio valido.
In questo modo, con i vari mezzi a disposizione per un’accurata
preparazione e verifica, si può sviluppare un'efficace azione
pastorale volta alla prevenzione delle nullità matrimoniali. Bisogna
adoperarsi affinché si interrompa, nella misura del possibile, il
circolo vizioso che spesso si verifica tra un'ammissione scontata al
matrimonio, senza un’adeguata preparazione e un esame serio dei
requisiti previsti per la sua celebrazione, e una dichiarazione
giudiziaria talvolta altrettanto facile, ma di segno inverso, in cui
lo stesso matrimonio viene considerato nullo solamente in base alla
costatazione del suo fallimento. È vero che non tutti i motivi di
un’eventuale dichiarazione di nullità possono essere individuati
oppure manifestati nella preparazione al matrimonio, ma, parimenti,
non sarebbe giusto ostacolare l'accesso alle nozze sulla base di
presunzioni infondate, come quella di ritenere che, al giorno
d'oggi, le persone sarebbero generalmente incapaci o avrebbero una
volontà solo apparentemente matrimoniale. In questa prospettiva
appare importante che vi sia una presa di coscienza ancora più
incisiva circa la responsabilità in questa materia di coloro che
hanno cura d'anime. Il diritto canonico in generale, e in specie
quello matrimoniale e processuale, richiedono certamente una
preparazione particolare, ma la conoscenza degli aspetti basilari e
di quelli immediatamente pratici del diritto canonico, relativi alle
proprie funzioni, costituisce un'esigenza formativa di primaria
rilevanza per tutti gli operatori pastorali, in particolare per
coloro che agiscono nella pastorale familiare.
Tutto ciò richiede, inoltre, che l'operato dei tribunali
ecclesiastici trasmetta un messaggio univoco circa ciò che è
essenziale nel matrimonio, in sintonia con il Magistero e la legge
canonica, parlando ad una sola voce. Attesa la necessità dell'unità
della giurisprudenza, affidata alla cura di codesto Tribunale, gli
altri tribunali ecclesiastici debbono adeguarsi alla giurisprudenza
rotale (cfr Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana,
17 gennaio 1998, n. 4: AAS 90 [1998], p. 783). Di recente ho
insistito sulla necessità di giudicare rettamente le cause relative
all'incapacità consensuale (cfr Allocuzione alla Rota Romana,
29 gennaio 2009: AAS 101 [2009], pp. 124-128). La questione
continua ad essere molto attuale, e purtroppo permangono ancora
posizioni non corrette, come quella di identificare la discrezione
di giudizio richiesta per il matrimonio (cfr CIC, can. 1095,
n. 2) con l’auspicata prudenza nella decisione di sposarsi,
confondendo così una questione di capacità con un'altra che non
intacca la validità, poiché concerne il grado di saggezza pratica
con cui si è presa una decisione che è, comunque, veramente
matrimoniale. Più grave ancora sarebbe il fraintendimento se si
volesse attribuire efficacia invalidante alle scelte imprudenti
compiute durante la vita matrimoniale.
Nell'ambito delle nullità per l'esclusione dei beni essenziali del
matrimonio (cfr ibid., can. 1101, § 2) occorre altresì un
serio impegno perché le pronunce giudiziarie rispecchino la verità
sul matrimonio, la stessa che deve illuminare il momento
dell'ammissione alle nozze. Penso, in modo particolare, alla
questione dell'esclusione del bonum coniugum. In relazione a
tale esclusione sembra ripetersi lo stesso pericolo che minaccia la
retta applicazione delle norme sull'incapacità, e cioè quello di
cercare dei motivi di nullità nei comportamenti che non riguardano
la costituzione del vincolo coniugale bensì la sua realizzazione
nella vita. Bisogna resistere alla tentazione di trasformare le
semplici mancanze degli sposi nella loro esistenza coniugale in
difetti di consenso. La vera esclusione può verificarsi infatti solo
quando viene intaccata l'ordinazione al bene dei coniugi (cfr
ibid., can. 1055, § 1), esclusa con un atto positivo di volontà.
Senz'altro sono del tutto eccezionali i casi in cui viene a mancare
il riconoscimento dell'altro come coniuge, oppure viene esclusa
l'ordinazione essenziale della comunità di vita coniugale al bene
dell'altro. La precisazione di queste ipotesi di esclusione del
bonum coniugum dovrà essere attentamente vagliata dalla
giurisprudenza della Rota Romana.
Nel concludere queste mie riflessioni, torno a considerare il
rapporto tra diritto e pastorale. Esso è spesso oggetto di
fraintendimenti, a scapito del diritto, ma anche della pastorale.
Occorre invece favorire in tutti i settori, e in modo particolare
nel campo del matrimonio e della famiglia, una dinamica di segno
opposto, di armonia profonda tra pastoralità e giuridicità, che
certamente si rivelerà feconda nel servizio reso a chi si avvicina
al matrimonio.
Cari Componenti del Tribunale della Rota Romana, affido tutti voi alla potente intercessione della Beata Vergine Maria, affinché non vi venga mai a mancare l’assistenza divina nello svolgere con fedeltà, spirito di servizio e frutto il vostro quotidiano lavoro, e ben volentieri imparto a tutti una speciale Benedizione Apostolica.

