I costi delle cause di nullità matrimoniale canonica

Opinione comune è quella per cui la causa di nullità
matrimoniale canonica (erroneamente detta di "annullamento del
matrimonio", poiché si tratta esclusivamente di accertare che al
momento del consenso vi siano stati dei vizi della volontà, ovvero
delle incapacità, ovvero degli impedimenti, che abbiano reso nullo
il patto coniugale) occorra spendere cifre iperboliche.
A questo proposito preme osservare che la Conferenza
Episcopale Italiana emette periodicamente un decreto con cui
determina un tariffario per i tribunali e gli avvocati.
L'ultimo decreto è stato
emesso il 30 marzo 2010, ed ha regolamentato la materia, stabilendo
il seguente tariffario il cui ultimo aggiornamento è del 01 giugno
2010.
I costi processuali si compongono sostanzialmente di
due voci:
A) Le tasse giudiziarie
La parte attrice,
al momento della presentazione del libello, è tenuta a versare un
contributo per concorrere ai costi della causa. Esso è fissato in €
525.
La parte
convenuta non ha alcun esborso economico, a meno che non decida
di agire in giudizio con un proprio avvocato; in tal caso, al
momento della presentazione del mandato, è tenuta a versare la somma
di € 265,50.
B) Le spese per l’avvocato
L’onere economico comprende due voci: l’onorario e le
spese vive.
a) L’onorario
copre l’attività di consulenza preliminare, l’assistenza durante
l’istruttoria e la redazione di memorie difensive.
Poiché ogni causa è diversa da un’altra e richiede
maggiore o minore attività legale, l’onorario può variare da € 1.575
fino ad un massimo di € 2.992.
In caso di processo di appello con rito ordinario, a
quanto stabilito in primo grado va aggiunto un onorario che può
variare da € 604 fino ad un massimo di € 1.207.
b) Per
spese vive si
intendono: I.V.A., cassa avvocati, consulti con altri esperti,
trasferte, produzione di materiale probatorio.
C) Le condizioni di indigenza.
Le parti possono chiedere al tribunale la riduzione o
l’esenzione dal versamento della tassa giudiziaria.
Le parti possono anche chiedere l’assegnazione di un
avvocato d’ufficio.
Sarà il Preside del Collegio giudicante, dopo aver
acquisito gli elementi necessari per la valutazione del caso, a
decidere in merito.
D) Le cause dinnanzi alla Rota Romana.
Le cause dinnanzi alla Rota Romana, data la natura del
Tribunale e la particolare preparazione necessaria per patrocinare
dinnanzi ad esso, hanno onorari che esulano da quelli sopra citati
ma in ogni caso non possono essere esorbitanti.
Vi è poi da sottolineare che è prevista la possibilità,
per i meno abbienti, di essere ammessi a forme di patrocinio
gratuito o semigratuito anche dinanzi alla Rota Romana.
