I motivi di nullità del matrimonio

La successiva presentazione non ha velleità esaustive ma vuole essere solo una panoramica ed un primo approccio con i vari motivi di nullità matrimoniale che vengono trattati nei Tribunale ecclesiastici. Si dovrà pertanto considerare che ogni matrimonio è un caso a se, ed eventuali presupposti di nullità andranno attentamente vagliati insieme all'avvocato.
MOTIVI CHE RENDONO NULLO IL MATRIMONIO
IMPOTENZA
L'impedimento di impotenza,
disciplinato dal can. 1084 del codice di diritto canonico (c.i.c.)
attiene all'incapacità, sia per l'uomo che per la donna, di porre in
essere l'atto sessuale per cause di diversa natura
organica, ad es. per
l'uomo incapacità di erezione del membro o per la donna il
vaginismo, ovvero di natura
funzionale, quando l'impotenza deriva da cause psichiche. Per
rendere nullo il matrimonio la norma stabilisce che l'impotenza
copulativa deve essere
antecedente al matrimonio nonché
perpetua, sia da parte
dell'uomo sia da parte della donna, sia nei confronti di qualsiasi
soggetto (assoluta), sia nei confronti solo del proprio partner
(relativa). Si dice perpetua l'impotenza che non è guaribile se non
con mezzi illeciti o straordinari che ad. es. possano mettere a
repentaglio anche la vita dello stesso paziente. Occorre distinguere
infatti la perpetuità canonica dalla perpetuità medica.
Se l'impedimento di impotenza è
dubbio, sia per dubbio
di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere
impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo.
La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio, a meno che la
parte sterile abbia nascosto dolosamente la sua condizione al
coniuge il quale se avesse saputo della sterilità non avrebbe
acconsentito a contrarre matrimonio.
incapacità per insufficiente uso di ragione
Sono incapaci a contrarre matrimonio coloro che mancano di
sufficiente uso di ragione. L'uso di ragione indicato al numero 1
del can. 1095 attiene alla natura dell'atto presente quando per un
motivo contingente la parte non abbia sufficiente ragione per
comprendere il patto matrimoniale che sta per concludere. In quel
momento il nubente non ha il
dominio congiunto e armonico delle sue facoltà sensitive, appetitive,
intellettive e volitive, necessario a far sì che il suo atto di
contrarre sia atto umano (Villadrich). Questo può avvenire a
causa ad esempio di assunzione di farmaci, alcool, ovvero sostanze
stupefacenti.
incapacità per difetto di discrezione di giudizio
L'incapacità consensuale attiene anche coloro che difettano
gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri
matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente. Il
soggetto in questo caso non è in grado di valutare dal lato
pratico, gli effetti del matrimonio che sta per contrarre,
sia in relazione a se stesso sia in relazione al coniuge.
L'incapacità intellettiva valutativa relativa al matrimonio stesso o
al futuro coniuge, che deve essere derivante da grave discrezione di
giudizio, si traduce in una incapacità di scegliere quel determinato
matrimonio ovvero quel determinato partner come coniuge. La
discrezione di giudizio è dunque una maturità psicologica
proporzionata al passo impegnativo e decisivo del matrimonio. Detta
discrezione è intesa come una maturità psicologica non comune e la
sua mancanza può essere definita come immaturità, anche di tipo
affettivo.

incapacità per cause di natura psichica
Coloro che per cause di natura psichica, non
possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Dette cause
rientrano in psicopatologie che l'antropologia richiede essere
serie. Non bastano infatti delle semplici difficoltà insorte tra i
coniugi per dichiarare la nullità del matrimonio. Giova riportare
una celebre espressione di Giovanni Paolo II: “Il
fallimento dell’unione coniugale non è mai in sé una prova per
dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono avere
trascurato, o usato male, i mezzi sia naturali che soprannaturali a
loro disposizione, oppure non avere accettato i limiti inevitabili
ed i pesi della vita coniugale, sia per blocchi di natura inconscia,
sia per lievi patologie che non intaccano però la sostanziale
libertà umana. Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza
di una seria forma di anomalia che comunque si voglia definire, deve
intaccare sostanzialmente la capacità di intendere o volere del
contraente.”
Le cause di natura psichica possono essere varie tra cui: il
narcisismo, il transessualismo, il lesbismo, la ninfomania, il
voyerismo, il sadismo, il masochismo, la noncuranza o negligenza
strafottente (“menefreghismo”), il satirismo, l'alcolismo cronico,
la tossicodipendenza etc.
ignoranza
Perché possa esserci un valido consenso matrimoniale, è necessario
che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità
permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della
prole mediante una qualche cooperazione sessuale. Tale ignoranza non
si presume dopo la pubertà. Corre l'obbligo di osservare che le
norme di diritto canonico sono state date per ogni tipo di società
che esiste sul nostro mondo e dunque vanno ad interessare anche
popoli in cui tale tipo di ignoranza potrebbe ancora incontrarsi.
errore
L'errore è una falsa
conoscenza della realtà per cui la volontà di un atto dipende
dalla convinzione dell'esistenza di una situazione di fatto che in
realtà non esiste. L'errore
di persona rende invalido il matrimonio laddove ad esempio:
"pensavo di sposare Tizio, invece ho sposato Caio".
L'errore circa una qualità della persona,
quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio,
eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente.
Un esempio classico è quello del coniuge che contrae matrimonio con
il partner che ritiene (erroneamente), essere medico laureato in
medicina e proprio questa qualità di medico ha determinato
principalmente e direttamente il suo consenso. Ai fini della
dichiarazione di nullità occorre distinguere che l'errore cada sulla
sostanza e non sulla persona. La nullità ha luogo pertanto nel caso
in cui il coniuge ha inteso: "Voglio sposare un medico, che ritengo
essere tizio". Diverso sarà invece il caso: "Voglio sposare Tizio,
che ritengo essere un medico". Nel secondo caso l'errore ricade
sulla persona e non sulla sostanza e dunque il matrimonio sarà
valido.
L'errore
circa l'unità o
l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non
vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà. Ad
esempio Tizio sposa Caia solo sul presupposto (erroneo) che il
matrimonio non sia indissolubile ovvero che non sia un sacramento e
che, in qualsiasi momento potrà riacquistare la propria libertà
tramite il divorzio risposandosi con un'altra persona.
dolo
Il dolo è un vero e proprio
inganno voluto coscientemente, relativo ad una qualità
particolare che viene ordito nei confronti della comparte per
estorcergli il consenso nunziale. Il codice stabilisce che contrae
invalidamente chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo ordito
per ottenerne il consenso, circa una
qualità dell'altra parte,
che per sua natura può
perturbare gravemente la comunità di vita coniugale. L'inganno
può essere ordito sia dall'altro coniuge sia da terze persone
diverse dal coniuge, come ad esempio suoi parenti.

simulazione
La simulazione è una
difformità tra volontà interna e manifestazione esterna. Il
codice stabilisce che il consenso interno dell'animo si presume
conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il
matrimonio. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo
atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento
essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono
invalidamente. La simulazione viene detta anche esclusione.
Si ha la simulazione totale
quando il contraente esclude il matrimonio nella sua totalità
interpretando il rito del matrimonio in realtà una rappresentazione
teatrale. In questo caso il simulante esclude sia le proprietà che
gli elementi essenziali del matrimonio.
L'esclusione
dell'indissolubilità si verifica quando il contraente manifesti
una riserva mentale per cui escluda l'indissolubilità del matrimonio
ritenendo di potere divorziare qualora le cose non vadano bene
durante la vita coniugale.
L'esclusione della prole
attiene alla volontà di procreare dei figli nel corso del
matrimonio. In questo caso occorrerà esaminare attentamente se l'uso
di metodi anticoncezionali sia finalizzato ad una procrastinazione
della procreazione ovvero ad una esclusione assoluta della volontà
di avere figli.
L'esclusione dell'unità
coniugale ammette la possibilità di avere delle relazioni sessuali
con altre persone diverse dal coniuge in corso di matrimonio. Si
nega pertanto l'esclusività della donazione di se al coniuge.
L'esclusione della dignità
sacramentale si ha quando il contraente esclude che il patto
matrimoniale sia esso stesso sacramento. Egli vuole il matrimonio ma
esclude il sacramento, e se il matrimonio dovesse essere sacramento,
rifiuta il matrimonio stesso.
condizione
La condizione è una circostanza esterna da cui dipende l'efficacia
di un atto giuridico. Non si può contrarre validamente il matrimonio
sotto condizione futura
mentre il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è
valido o no, a seconda che esista o no il presupposto della
condizione. Pertanto nel caso in cui il contraente ritenga: "ti
sposo a condizione che tu sia un avvocato (condizione presente)
oppure a condizione che tua abbia fatto il liceo artistico
(condizione passata)” il matrimonio sarà valido se effettivamente
nel momento della celebrazione il coniuge è avvocato o se a suo
tempo si è diplomato presso il liceo artistico.
Non sarà invece valido ad es. il matrimonio in cui viene posta la
condizione: “ti sposo a patto che entro due anni dal matrimonio
farai abitare mia madre anziana in casa nostra". In questo modo il
legislatore ha cercato di evitare dei vincoli futuri e dunque,
ancora incerti, al volontario consenso matrimoniale.
timore
Il timore è la trepidazione o l'inquietudine dell'animo a causa di
un pericolo immediato o futuro. È invalido il matrimonio celebrato
solo per violenza o timore
grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per
liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio.
Solo il timore grave incusso dall'esterno invalida il matrimonio. In
caso di timore reverenziale il matrimonio non è nullo a meno che
detto timore reverenziale non sia rivestito di gravità, nel qual
caso potrebbe dare adito a nullità.
La forma canonica
Il sacerdote che non abbia i requisiti formali di delega per assistere al matrimonio può determinare una causa di nullità per difetto di forma canonica.

