Scioglimento del matrimonio
(L. 898/1970)
Art. 1
1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a
norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo
di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la
comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere
mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste
dall’art. 3.
Art. 2
Nei casi in
cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e
regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il
tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che
la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere
mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste
dall’art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili
conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
Art. 3
1. Lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può
essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando,
dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato
condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti
commessi in precedenza:
a)
all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche
con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati
politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e
sociale;
b) a
qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del
codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521,
523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione,
sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione ;
c) a
qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per
tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio ;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti
di cui all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui
al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del
codice penale, in danno del coniuge o di un figlio . Nelle ipotesi
previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio
accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del
convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la
convivenza familiare. Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del
presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia
stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza
coniugale è ripresa;
2) nei casi
in cui:
a) l’altro
coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti
previsti nelle lettera b) e c) del numero 1) del presente articolo,
quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità
del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
b) è stata
pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione
giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione
consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la
separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18
dicembre 1970 . In tutti i predetti casi, per la proposizione della
domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta
comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella
procedura di separazione personale anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale. L’eventuale
interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte
convenuta
c) il
procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b)
e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di
non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi
sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità
dei delitti stessi;
d) il
procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di
proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto
per mancanze di pubblico scandalo;
e) l’altro
coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento
o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo
matrimonio;
f) il
matrimonio non è stato consumato;
g) è passata
in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a
norma dellalegge 14 aprile 1982, n. 164 .

Art. 4
1. La domanda
per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima
residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui
il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge
convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la
domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di
domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero,
a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può
essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio
dell’uno o dell’altro coniuge.
2. La domanda
si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e
degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è
fondata.
3. Del
ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato
civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione
in calce all’atto.
4. Nel
ricorso deve essere indicata l’esistenza dei figli legittimi,
legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il
presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito
in
cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei
coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal
deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e
del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può
depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un
curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente
incapace.
6. Al ricorso
e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni
dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi
devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente,
salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha
effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può
fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la
notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi
prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se
i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale
della conciliazione.
8. Se la
conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i
rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente
necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori,
dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e
urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della
prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di
comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il
presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il
ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere
revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo
189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
9. Tra la
data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve
essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza
di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui
all’articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.
10. Con
l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine
al ricorrente per il deposito in
cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto
di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6),
del codice di procedura civile e termine al convenuto per la
costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e
secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto
che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze
di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre
il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni
processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
11.
All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo,
quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si
applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.
12. Nel caso
in cui il processo debba continuare per la determinazione
dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa
allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato.
Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui
all’articolo 10.
13. Quando vi
sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la
sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno,
può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della
domanda.
14. Per la
parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di
primo grado è provvisoriamente esecutiva.
15. L’appello
è deciso in camera di consiglio.
16. La
domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le
condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta
con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale,
sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e
valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli,
decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni
relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi,
si applica la procedura di cui al comma 8.

Art. 5
1. Il
Tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l’intervento
obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno
dei casi di cui all’art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina
all’ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il
matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
2. La donna
perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del
matrimonio .
3. Il
Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la
donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito
aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli
meritevole di tutela .
4. La
decisione di cui al comma precedente può essere modificata con
successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza
di una delle parti .
5. La
sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico
ministero può ai sensi dell’art. 72 del codice di procedura civile,
proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei
figli minori o legalmente incapaci.
6. Con la
sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni
dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale
ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del
reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in
rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un
assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive .
7. La
sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico
dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione
monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere
la previsione con motivata decisione .
8. Su accordo
delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove
questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere
proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico .
9. I coniugi
devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente
del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni
documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio
personale e comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone
indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita,
valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria .
10. L’obbligo
di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve
essere corrisposto, passa a nuove nozze.
11. Il
coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro
titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da
cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli
passa a nuove nozze

Art. 6
1. L’obbligo,
ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere,
educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di
cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di
uno o di entrambi i genitori.
2. Il
Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio dichiara a quale genitore i figli sono
affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con
esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Ove
il Tribunale lo ritenga utile all’interesse dei minori, anche in
relazione all’età degli stessi, può essere disposto l’affidamento
congiunto o alternato.
4. Il
genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del
Tribunale, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli
deve attenersi alle condizioni determinate dal Tribunale. Salvo che
non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse
per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i
figli non siano affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare
sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Tribunale
quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al
loro interesse.
5. Qualora il
genitore affidatario non si attenga alle condizioni dettate, il
Tribunale valuterà detto comportamento al fine del cambio di
affidamento.
6.
L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore
cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre
la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice
dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni
della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in
quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi
dell’art. 1599 del codice civile.
7. Il
Tribunale dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni
dei figli e, nell’ipotesi in cui l’esercizio della potestà sia
affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al
godimento dell’usufrutto legale.
9.
Nell’emanare i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al
contributo per il loro mantenimento, il giudice deve tener conto
dell’accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi
rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo
l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti
d’ufficio dal giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente
necessario anche in considerazione della loro età, l’audizione dei
figli minori.
10.
All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della
prole provvede il giudice del merito, e, nel caso previsto dal comma
8, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di
affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice
tutelare.
11. Nel
fissare la misura dell’assegno di mantenimento relativo ai figli il
Tribunale determina anche un criterio di adeguamento automatico
dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione
monetaria.

Art. 7
Il secondo
comma dell’art. 252 del codice civile è così modificato:”I figli
adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al
tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il
matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell’altro coniuge
ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con
rito religioso”.
Art. 8
1. Il
Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio può imporre all’obbligato di prestare
idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli
possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli
5 e 6.
2. La
sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale
ai sensi dell’art. 2818 del codice civile.
3. Il coniuge
cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la
costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta
giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura
dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di
denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le
somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente .
4. Ove il
terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il
coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per
il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai
sensi degli articoli 5 e 6 .
5. Qualora il
credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia
stato già pignorato al momento della notificazione, all’assegnazione
e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la
corresponsione periodica dell’assegno, il creditore procedente e i
creditori intervenuti nell’esecuzione, provvede il giudice
dell’esecuzione .
6. Lo Stato e
gli altri enti indicati nell’art. 1 del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di
lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita
la misura dell’assegno e l’invito a pagare direttamente al coniuge
cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a
quest’ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato,
comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori .
7. Per
assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del
creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 5 e 6, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può
disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare
l’assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla
corresponsione dell’assegno di cui al precedente comma sono soggette
a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il
soddisfacimento dell’assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6 .

Art. 9
1. Qualora
sopravvengono giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai
figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza
di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti
l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle
modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e
6.
3. Qualora
esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a
questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della
durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata
pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui
all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il
Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri
assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi
sia successivamente morto o passato a nuove nozze.
4. Restano
fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti
spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento
di reversibilità.
5. Alle
domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di
reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto
notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale
risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che
accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei
beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque
l’applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci .
Art. 9 bis
2. Su accordo
delle parti la corresponsione dell’assegno può avvenire in unica
soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario
passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora
risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente
attribuito.
Art. 10
La sentenza
che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere
trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o
della Corte che l’ha emessa, all’ufficiale dello stato civile del
comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le
ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
Lo
scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2
della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili,
dal giorno dell’annotazione della sentenza.
Art. 11 (omissis)
Art. 12
1. Le
disposizioni del
codice
civile in tema di riconoscimento del figlio naturale si
applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Art. 12 bis
1. Il coniuge
nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non
passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi
dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto
percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto
di
lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità
totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso
con il matrimonio.
Art. 12 ter
2. Alla morte
di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida
automaticamente in favore dell’altro.
3.
Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per
la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa
secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 12 quater
1. Per le
cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge
è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita
l’obbligazione dedotta in giudizio.
Art. 12 quinquies
1. Allo
straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del
quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla
presente legge.
Art. 12 sexies
1. Al coniuge
che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a
norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene
previste dall’art. 570 del
codice penale. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
