Separazione personale dei coniugi
Articolo 706 - Forma della domanda
La domanda di
separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima
residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui
il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve
contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti
irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di
residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è
residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il
presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria,
fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi
davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal
deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e
del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può
depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria
difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi
presentate.
Nel ricorso
deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o
adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Articolo 707 - Comparizione personale delle parti
I coniugi
debbono comparire personalmente davanti al presidente con
l'assistenza del difensore.
Se il
ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si
presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo
giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del
ricorso e del decreto gli sia rinnovata.
Articolo 708 - Tentativo di conciliazione e provvedimenti del
presidente
All'udienza
di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima
separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi
si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della
conciliazione.
Se la
conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i
coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti
temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole
e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di
comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il
presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il
ricorrente ed il suo difensore.
Contro i
provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con
ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di
consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di
dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.
Articolo 709 - Notificazione della fissazione dell'udienza
L'ordinanza
con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti
al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto
non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza
stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.
Tra la data
dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere
notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di
comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui
all'articolo 163 bis ridotti a metà.
Con
l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per
il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il
contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4),
5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai
sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la
proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al
convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le
decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non
potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito
non rilevabili d'ufficio.
I
provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con
l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere
revocati o modificati dal giudice istruttore.
Articolo 709 Bis - Udienza di comparizione e trattazione davanti al
giudice istruttore
All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo e dal quarto al decimo. Si applica altresì l'articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.
Articolo 709 Ter - Soluzione delle controversie e provvedimenti in
caso di inadempienze o violazioni
Per la
soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine
all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità
dell'affidamento é competente il giudice del procedimento in corso.
Per i procedimenti di cui all'articolo 710 é competente il tribunale
del luogo di residenza del minore.
A seguito del
ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti
opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque
arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto
svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i
provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire
il genitore inadempiente;
2) disporre
il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei
confronti del minore;
3) disporre
il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei
confronti dell'altro;
4) condannare
il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a
favore della Cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal
giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
Articolo 710 - Modificabilità dei provvedimenti relativi alla
separazione dei coniugi
Le parti
possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di
consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi
e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale,
sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi
istruttori e può delegare per l' assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il
procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale
può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente
modificarne il contenuto nel corso del procedimento.
Articolo 711 - Separazione consensuale
Nel caso di
separazione consensuale previsto nell' articolo 158 del codice
civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve
sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarli nel
modo indicato nell'articolo 708.
Se il ricorso
è presentato da uno solo dei coniugi, si applica l'articolo 706
ultimo comma.
Se la
conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del
consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti
i coniugi stessi e la prole.
La
separazione consensuale acquista efficacia con l'omologazione del
tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del
presidente.
Le condizioni
della separazione consensuale sono modificabili a norma
dell'articolo precedente.
