Giudizio Abbreviato

Presupposti del giudizio abbreviato
Con il giudizio abbreviato l' imputato può
chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo
stato degli atti, salva la facoltà di richiedere una integrazione
probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il
giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta
necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di
economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli
atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico
ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria (c.d.
abbreviato condizionato) La volontà dell'imputato è espressa
personalmente o per mezzo di un procuratore speciale (art. 438
c.p.p.).
Svolgimento del giudizio abbreviato
Nel giudizio abbreviato si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza
preliminare, fatta eccezione di quelle relative all’attività di
integrazione probatoria da parte del giudice e della modifica
dell’imputazione da parte del PM (art. 441 c.p.p.).
Decisione
Terminata la discussione, il giudice
provvede e ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti
contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la
documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte
nell'udienza (442 c.p.p.).
In caso di condanna, la pena che il giudice
determina tenendo conto di tutte le circostanze e` diminuita di un
terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione
di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei
casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella
dell'ergastolo. (Art. 442 c.p.p.)
Limiti all`appello
L' imputato e il pubblico ministero non
possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento. Il
pubblico ministero non puo` proporre appello contro le sentenze di
condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del
reato (art. 443 c.p.p.).
