La costituzione di parte civile

Generalità
Nel processo penale una delle parti attive può essere la persona che
dal reato commesso abbia subito un danno di qualsiasi genere (c.d.
persona offesa). Tuttavia la persona offesa dal reato proprio per
potere partecipare attivamente tramite un procuratore nel processo,
e dunque oltre a deporre anche a potere presentare propri testimoni,
controinterrogare gli altri testi, a presentare conclusioni scritte
e potere discutere al termine dell’istruttoria, nonché figurare
nella sentenza come beneficiaria di una provvisionale ovvero di una
somma a titolo di risarcimento del danno, deve obbligatoriamente
costituirsi parte civile tramite un difensore con procura speciale.
(art. 76 c.p.p.)
Formalita` della costituzione di parte civile
La dichiarazione di costituzione di parte civile e` depositata nella
cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve
contenere, a pena di inammissibilita`:
a) le generalita` della persona fisica o la denominazione
dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le
generalita` del suo legale rappresentante;
b) le generalita` dell'imputato nei cui confronti viene esercitata
l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a
identificarlo;
c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
e) la sottoscrizione del difensore.
Se e` presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere
notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce
effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e` eseguita la
notificazione.
Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione
di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste
dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria
o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di
costituzione di parte civile. (art. 78 c.p.p.)
Termine per la costituzione di parte civile
La costituzione di parte civile puo` avvenire per l' udienza
preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli
adempimenti previsti dall'articolo 484 c.p.p. relativi alla
costituzione delle parti in giudizio.
Il termine suddetto e` stabilito a pena di decadenza. e se la
costituzione avviene dopo la scadenza del termine, e cioè dopo i
sette giorni liberi prima della data fissata per il dibattimento, la
parte civile non puo` avvalersi della facolta` di presentare le
liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. Art. (79 c.p.p.)
Il difensore delle altre parti private
La parte civile, come anche il responsabile civile e la persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria, stanno in giudizio col
ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con
atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da
altra persona abilitata. (1)
La procura speciale puo` essere anche apposta in calce o a margine
della dichiarazione di costituzione di parte civile, del decreto di
citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del
responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della
parte e` certificata dal difensore.
La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato
grado del processo, quando nell'atto non e` espressa volonta`
diversa.
Il difensore puo` compiere e ricevere, nell'interesse della parte
rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non
sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non puo` compiere
atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha
ricevuto espressamente il potere.
Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni
effetto processuale si intende eletto presso il difensore. (art.
100).
