Applicazione della pena su richiesta (Il patteggiamento)
Patteggiamento

L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una
sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un
terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto
delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque
anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
Sono
esclusi dall'applicazione del patteggiamento i procedimenti per
delitti particolarmente odiosi relativi a Riduzione o mantenimento
in schiavitù (art. 600 c.p.), Prostituzione minorile (600 bis c.p.)
Detenzione di materiale pornografico (600 quater c.p.), Pornografia
virtuale relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico (600 quater 1, c.p.) Iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600 quinquies,
c.p.) Tratta di persone (art. 601 c.p.), Acquisto e alienazione di
schiavi (Art. 602 c.p.), Violenza sessuale (609 bis, c.p.), Atti
sessuali con minorenni (609 quater c.p.), Violenza sessuale di
gruppo (609 octies c.p.), Sequestro di persona a scopo di estorsione
(630 c.p.), Associazione di tipo mafioso (416 bis c.p.), delitti con
finalità di terrorismo, nonche' quelli contro coloro che siano stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o
recidivi ai sensi dell' articolo 99, quarto comma, del codice
penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena
pecuniaria.
Se vi
è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e
non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene
corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché
congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti.
Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento
delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la
disposizione dell'articolo 75, comma 3 .
La
parte, nel formulare la richiesta, puo` subordinarne l'efficacia
alla concessione della sospensione condizionale della pena. In
questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale
non puo` essere concessa, rigetta la richiesta.
(Art. 444)
La
sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena
irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a
pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese
del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure
di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti
dall'articolo 240 del codice penale.

Il reato e` estinto,
ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni
soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni,
quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando
la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un
delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo
caso si estingue ogni effetto penale, e se e` stata applicata una
pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non e`
comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione
condizionale della pena (cf. art. 445 c.p.p.).
Nell'udienza prevista dall'articolo 447 c.p.p., nell'udienza
preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il
giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta
prevista dall'articolo 444 c.p.p., comma 1, pronuncia immediatamente
sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di
rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini
preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il
giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza.
La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro
giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del
dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il
rigetto della richiesta.
In
caso di dissenso, il pubblico ministero puo` proporre appello; negli
altri casi la sentenza e` inappellabile .
