Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile Ordinanza 25 febbraio 2020 n. 5078
Divorzio - Legge 898 del 1970 - Matrimonio concordatario - Assegno divorzile - Tribunale ecclesiastico - Nullità del matrimonio - Riconoscimento di sentenza ecclesiastica - Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 1824 del 1993 - Criteri - Legge 121 del 1985 - Conseguenze economiche dell'annullamento - Articoli 129 e 129 bis cc - Condizione di divorziato - Dpr 396 del 2000.
Con Ordinanza interlocutoria n. 5078 del 25.02.2020 la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell'eventuale rimessione del ricorso alle Sezioni Unite in relazione alla incidenza della sentenza di delibazione di nullità canonica sulle statuizioni economiche delle sentenze di divorzio.
L'orientamento ad oggi era quello per cui la sentenza di nullità incideva sull'assegno divorzile quando la statuizione non era ancora passata in giudicato. Oggi questo principio consolidato sembra traballare.
Il quesito rimesso alle Sezioni Unite è se il giudicato interno (per effetto di sentenza parziale o capo autonomo non impugnato della sentenza) che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sia idoneo a paralizzare gli effetti della nullità del matrimonio, dichiarata con sentenza ecclesiastica successivamente delibata dalla corte d'appello (con sentenza passata in giudicato), solo in presenza di statuizioni economiche assistite dal giudicato o anche in assenza di dette statuizioni, con l'effetto (nel secondo caso) di non precludere al giudice civile il potere di regolare, secondo la disciplina della L. n. 898 del 1970, e successive modificazioni, i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi il cui vincolo sia consacrato in un atto matrimoniale nullo.
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