Corte di Cassazione, Sezione 1, Civile, Sentenza, 22 aprile 2020, n. 8028
Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina dei procedimenti camerali, ma quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell'art. 796 c.p.c., sicché la costituzione del convenuto dinanzi alla corte d'appello deve ritenersi disciplinata dall'art. 167 c.p.c., che impone a tale parte, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nel termine stabilito per la costituzione dall'art. 166 c.p.c
Le eccezioni proprie del convenuto in opposizione potrebbero ad esempio essere quelle della ultra triennalità del matrimonio, impedendo così la delibazione della sentenza ecclesiastica. La Corte d'Appello non potrebbe eccepire d'ufficio detta circostanza e dunque si troverebbe a delibare, per esempio, una sentenza di nullità di un matrimonio durato anche vent'anni.
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