Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2014, avevano stabilito un termine di convivenza matrimoniale massimo triennale per consentire la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale canonica.
Con Ordinanza 17910 del 1 giugno 2022, la prima sezione civile della Cassazione ha riconosciuto che, in presenza di motivi di nullità previsti nel codice di diritto canonico, coincidenti con quelli del codice civile, per cui non sussiste il limite dei tre anni, è possibile ottenere la delibazione per matrimoni di durata ultra triennale. Nello specifico si trattava di nullità per errore del coniuge dovuto a dolo dell'altra parte.
La corte di merito si è dovuta pertanto uniformare al seguente principio di diritto: "La convivenza "come coniugi", pur essendo elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano", non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici del "matrimonio-atto" presidiati da nullità anche nell'ordinamento italiano; in particolare non è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità non è sanabile, nell'ordinamento italiano, dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio". Avv. Angelo Coccìa
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