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Trasferimenti immobiliari in separazione consensuale o divorzio congiunto. Non serve più il notaio.

Di grande interesse la recente sentenza delle SS UU della Cassazione n. 29 luglio 2021 n. 21761 che consente il diretto trasferimento di beni immobili in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto senza necessità di ricorrere successivamente al notaio.


La Suprema Corte ha stabilito il principio per cui le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c.


Sentenza Cass. SS UU 21761.2021
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Avv. Angelo Coccìa


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