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Errore canonico

Errore

 

L'errore è una falsa conoscenza della realtà per cui la volontà di un atto dipende dalla convinzione dell'esistenza di una situazione di fatto che in realtà non esiste. L'errore di persona rende invalido il matrimonio laddove ad esempio: "pensavo di sposare Tizio, invece ho sposato Caio". L'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente. Un esempio classico è quello del coniuge che contrae matrimonio con il partner che ritiene (erroneamente), essere medico laureato in medicina e proprio questa qualità di medico ha determinato principalmente e direttamente il suo consenso. Ai fini della dichiarazione di nullità occorre distinguere che l'errore cada sulla sostanza e non sulla persona. La nullità ha luogo pertanto nel caso in cui il coniuge ha inteso: "Voglio sposare un medico, che ritengo essere tizio". Diverso sarà invece il caso: "Voglio sposare Tizio, che ritengo essere un medico". Nel secondo caso l'errore ricade sulla persona e non sulla sostanza e dunque il matrimonio sarà valido.

L'errore circa l'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà. Ad esempio Tizio sposa Caia solo sul presupposto (erroneo) che il matrimonio non sia indissolubile ovvero che non sia un sacramento e che, in qualsiasi momento potrà riacquistare la propria libertà tramite il divorzio risposandosi con un'altra persona.

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