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Diritto di famiglia e diritto civile

La separazione personale dei coniugi

 

 

Vengono assistiti tutti coloro che si rivolgono allo Studio in merito a problemi di separazione consensuale o giudiziale.

 

Codice di procedura civile artt. 706-711.

 

Articolo 706 - Forma della domanda.

La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

 

 

 

 

 

 

Tutela della privacy

 

Il D. lgs. 196/2003, detto anche Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, ha dato una disciplina organica alla normativa relativa alla materia riordinando la precedente legislazione, e introducendo e definendo: - I diritti degli interessati al trattamento dei dati personali- le sanzioni pecuniarie e penali per l'illecito trattamento dei dati personali- gli standard di sicurezza più elevati.

 

 

Il divorzio

 

 

 

Art. 1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3.

Art. 2. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.

 

 

Diritto minorile

 

Lo studio si occupa di tutte le problematiche relative alla protezione giuridica dei minori sia ngli aspetti civilistici che penalistici come tutela e curatela del minore e potestà genitoriale, maltrattamenti e così via.

 

 

Delibazione delle sentenze di nullità

La delibazione delle sentenze di nullità consente di far riconoscere nello stato italiano l'efficacia della sentenza di nullità matrimoniale emessa da un tribunale ecclesiastico. Lo prevede l'art. 8 della L. 121/1985 di ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense

 

Altri settori di competenza civile

 

- Testamento e successioni;

 

- Condominio;

 

- Locazioni;

 

- Infortunistica stradale;

 

- Risarcimento del danno;

 

- Responsabilità medica;

 

- Diritto dei consumatori;

 

- Recupero crediti;

 

- Proprietà;

 

- Esecuzioni mobiliari ed immobiliari;

 

- Aste giudiziarie.

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