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Il giudizio abbreviato consente, in caso di condanna, uno sconto sulla pena.

Il giudizio abbreviato

Presupposti del giudizio abbreviato.

 

Con il giudizio abbreviato l' imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti, salva la facoltà di richiedere una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria (c.d. abbreviato condizionato). La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di un procuratore speciale (art. 438 c.p.p.).

 

Svolgimento del giudizio abbreviato

 

Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione di quelle relative all’attività di integrazione probatoria da parte del giudice e della modifica dell’imputazione da parte del PM (art. 441 c.p.p.). Decisione. Terminata la discussione, il giudice provvede e ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza (442 c.p.p.).In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze e` diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo. (Art. 442 c.p.p.)Limiti all`appelloL' imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento. Il pubblico ministero non puo` proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato (art. 443 c.p.p.).

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