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Assegno divorzile: criterio assistenziale e compensativo.


Per la determinazione dell'assegno divorzile viene oggi utilizzato dai giudici utilizzato il criterio assistenziale e compensativo, non più quello della conservazione del tenore di vita in corso di matrimonio. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione Sez. 6 Civile, con Ordinanza del 31 gennaio 2022 n. 2811.


Ai fini della determinazione e dell'attribuzione dell'assegno di mantenimento divorzile, sostengono gli Ermellini, non si può fare più riferimento essenzialmente ed esclusivamente alla disparità economica e reddituale tra gli ex coniugi, determinata dalle più elevate capacità di uno piuttosto che dell'altro coniuge.

Nella giurisprudenza di legittimità, è acquisito che la capacità patrimoniale del coniuge, cui è richiesto di corrispondere l'assegno divorzile in una determinata misura, non è elemento idoneo e sufficiente a giustificare l'attribuzione dello stesso e in quella determinata misura.



Il giudice deve infatti argomentare in base a quali ragioni di carattere assistenziale disponga l'attribuzione dell'assegno in favore di uno dei due coniugi ovvero deve illustrare le ragioni di carattere compensativo (cf. Sezioni Unite n. 18287 del 2018) del divario economico tre le parti, quale direttamente causata dalle scelte di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge ha sacrificato le proprie attendibili aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno (cf. Cass. n. 24932 del 2019).

Si rammenta inoltre che il criterio della conservazione del tenore di vita matrimoniale in favore del coniuge richiedente non è più applicabile in materia, come è noto a seguito di Cass. n. 11504 del 2017.


Avv. Angelo Coccìa

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