(Corte di Cassazione Sez. 6 Ordinanza 16 giugno 2020 n. 11633)
Afferma la Suprema Corte di Cassazione che, nel caso di specie, il principio di ordine pubblico italiano su cui si controverte, e ritenuto dalla Corte territoriale ostativo alla delibazione, è quello inerente alla tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole.
Si tratta di un principio fondamentale in base al quale il giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l'oggettiva conoscibilità dell'esclusione di uno dei bona matrimonii, da parte dell'altro coniuge, con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico.
Il giudice italiano non deve, infatti, limitarsi al controllo di legittimità della pronuncia ecclesiastica di nullità, ma deve condurre la relativa indagine con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati (Cass. n. 17036/2019 in fattispecie analoga alla presente, nella quale l'altro coniuge era rimasto contumace nel giudizio di delibazione).
La Corte territoriale, applicando i suesposti principi, ha accertato la ricorrenza, nel caso concreto, della violazione del principio fondamentale di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, previa disamina delle risultanze degli atti del processo ecclesiastico e del complessivo comportamento processuale ed extraprocessuale della (OMISSIS), soggetto a cui tutela si pone il principio di ordine pubblico di cui si discute.
In conclusione una sentenza di nullità matrimoniale canonica relativa alla esclusione dell'indissolubilità e/o della prole e/o della fedeltà potrà essere delibata dalla competente Corte d'Appello nella misura in cui sia risultata al giudice interno la conoscenza o conoscibilità della riserva mentale all' altro coniuge tutelato dal principio di ordine pubblico.
Avv. Angelo Coccìa
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