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Il diritto dei figli a frequentare il genitore separato. Alienazione parentale e profili penali.

Dopo l'emissione di un provvedimento del tribunale (Ordinanza presidenziale, Sentenza, etc.) che disciplina il diritto/dovere di visita dei figli minori del genitore non collocatario, l'altro genitore può porre in essere atteggiamenti che impediscono di fatto la possibilità di adempiere al diritto di visita secondo quanto stabilito dal Tribunale civile.



È molto frequente infatti che ad esempio il genitore non collocatario si trovi in una situazione di impotenza rispetto all'altro genitore che gli impedisce o di vedere i figli, ovvero "consente" delle visite in modalità più riduttive rispetto a quanto disposto dal giudice.


A volte si registra, purtroppo, che il genitore collocatario consideri i figli alla stregua di una sua esclusiva proprietà, attuando così una vera e propria alienazione dell'altro genitore, strumentalizzando i figli e privandoli di una bilanciata ed equilibrata frequentazione di entrambi i genitori. In tal modo non si persegue l'interesse dei minori, i quali, saranno inevitabilmente, e gravemente, danneggiati, non solo dalla separazione dei genitori, ma anche da tale atteggiamento ostativo di un pieno diritto di visita.


In questi casi si può perpetrare da parte del genitore collocatario un vero e proprio reato previsto e punito dall'art. 388 c.p. secondo comma, nella cui fattispecie si presuppone un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori, la cui elusione deve sostanziarsi in qualunque comportamento che ne ponga nel nulla o aggiri le finalità, il cui contenuto ed i relativi obblighi devono essere valutati alla luce dell'interesse del minore che vi è sotteso e che ne costituisce la ragion d'essere (Cass. 6^ penale, n. 20801/2017).



Tale delitto ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui si verifica il primo fatto con il quale il genitore affidatario elude l'esecuzione del provvedimento, potendo tuttavia assumere il carattere di reato permanente qualora la condotta elusiva delle prescrizioni abbia determinato una situazione perdurante, tale da poter cessare solo per volontà dell'agente (Cass. 14172/2020).


La condanna prevista è, in alternativa, la reclusione fino a tre anni o una multa fino ad euro 1.032,00.

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