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Morte di uno dei coniugi nel giudizio di legittimità di delibazione della sentenza ecclesiastica

Non c'è la cessazione della materia del contendere.

Corte di Cassazione Sezione 6^ Civile Ordinanza 16 ottobre 2020 n. 22599




Il marito, ottenuta la sentenza di delibazione del matrimonio avanti al tribunale ecclesiastico procede alla delibazione della stessa avanti alla Corte d'Appello competente. La moglie si costituisce in opposizione eccependo una durata ultra triennale del matrimonio. La Corte d'appello rigetta le tesi della convenuta, non ritenendola dimostrata, e accoglie la domanda di delibazione di sentenza ecclesiastica.

La moglie ricorre in Cassazione, ma nel corso del giudizio il marito muore. Nel corso del giudizio di legittimità pertanto viene proposta richiesta di cessazione della materia del contendere.

La cassazione rigetta la richiesta, facendo presente che l'articolo 127 c.c. esclude la fondatezza di questo assunto, in quanto stabilisce che le azioni di nullità (come quella di cui è causa, ancorché derivante dall'accertamento del giudice canonico) non si trasmettono agli eredi se non quando l'evento morte intervenga in corso di giudizio avente ad oggetto l'accertamento della nullità.


Nel caso di specie, il giudizio di riconoscimento della dichiarazione di nullità pronunciata dal giudice canonico costituisce lo strumento per rendere operativa nel nostro ordinamento la predetta statuizione oggetto di diverso giudizio.

Peraltro la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la sopravvenienza nel corso del giudizio della morte di uno dei coniugi non configura un atto interruttivo, nè determina la cessazione della materia del contendere ma consente la prosecuzione del procedimento salva l'esigenza (garantita nella specie con l'atto d'intervento) di avvertire gli eventuali eredi per assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa. (Cass. 527 del 1985; 4066 del 1982).


Avv. Angelo Coccìa

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