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Nonni e nipoti: il diritto a mantenere i rapporti. La necessità di audizione del minore.

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile Ordinanza 30 luglio 2020 n. 16410.



L' art. 317 bis del codice civile prescrive che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.


L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Il tribunale, sentito il pubblico ministero dispone l'audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni o sia di età inferiore a questa.


La Corte di Cassazione afferma che a fronte di un vero e proprio diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, secondo l'articolo 317-bis c.c.; contestualmente vi è uno speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'articolo 315-bis c.c.




La partecipazione del minore nel procedimento tuttavia può essere pretermessa, anche se prevista dal predetto art. 336 c.c., per cui il minore non solo va sentito se ultradodicenne, ovvero anche se infradodicenne ove capace di discernimento, ma deve essere altresì assistito da un difensore.


A questo proposito, secondo la motivazione della Sentenza n. 22238/2009 delle sezioni unite, i minori non possono considerarsi parti vere e proprie (formali) del procedimento finche' la legittimazione processuale non sia loro attribuita da una specifica disposizione di legge. I minori sono, solo in senso sostanziale, portatori di interessi diversi da (o in qualche caso contrapposti a) quelli dei genitori, sia in sede di affidamento sia in sede di disciplina dei diritti correlati, e per tale profilo sono qualificati parti.




La finalità del loro ascolto è funzionale alla miglior tutela dei relativi interessi, cosicche' il mancato ascolto non determina alcuna nullità (procedimentale), ma determina invece la possibilità di impugnare nel merito la decisione finale, in quanto adottata pretermettendo il dato essenziale della valutazione delle opinioni del minore.


In questo senso va affermato il principio di diritto per cui il minore non è "a tutti gli effetti un litisconsorte necessario", (v. ancora Cass. Sez. U n. 22238-09, Cass. n. 13241-11). La relativa audizione può - cioé - essere omessa, ma solo nel caso in cui, tenuto conto del grado di maturità del minore medesimo, sussistano particolari ragioni che la sconsiglino; ragioni da indicare in modo puntuale e specifico.


Avv. Angelo Coccìa

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