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Nullità per omosessualità del marito e delibazione della sentenza

Corte di Cassazione Sez. 1^ Civile, Ordinanza del 17 settembre 2020 n. 19329 Data udienza 16 luglio 2020.


Matrimonio - Sentenza ecclesiastica - Omosessualità del marito - Sentenza della Sacra Rota - Effetti - Unione tra i coniugi durata più di tre anni.

Il marito, ottenuta la sentenza di nullità matrimoniale ecclesiastica davanti al Tribunale del Vicariato di Roma per incapacità del consenso dovuta ad omosessualità, richiedeva la delibazione della sentenza avanti alla Corte d'Appello competente per il recepimento nello stato italiano della sentenza canonica. La moglie si opponeva eccependo l'ultra-triennalità del matrimonio. Principio non condiviso dal marito secondo il quale per alcuni tipi di nullità tra cui le incapacità di cui al can. 1095 n. 2 e n. 3 c.i.c., non si conteggerebbe la durata triennale almeno fino alla scoperta o cessata causa di invalidità, perche' in quei casi la convivenza sarebbe priva di valore e non sarebbe dato ravvisare un'implicita volonta' di conservazione di un vincolo non voluto liberamente e coscientemente in origine e non accettato consapevolmente neppure a posteriori.


Tuttavia l'orientamento dalle Sezioni Unite della Cassazione in materia, già dal 2014, individua, inequivocabilmente, il dies a quo del triennio dalla data di celebrazione del matrimonio religioso e non attribuisce rilievo alla scoperta del vizio invalidante da parte del coniuge che non ha espresso un consenso viziato. Assume infatti rilievo ostativo il protrarsi del "matrimonio-rapporto" come una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullita' pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del "matrimonio-atto" e cioe' l'instaurazione oggettiva della convivenza prolungata per un determinato periodo di tempo, intesa non come mera coabitazione, ma come comunione di vita.

In conclusione ai fini della nullità per lo Stato italiano conta la durata temporale della convivenza che dopo tre anni viene considerata stabile e riconosciuta come tale dalla comunità sociale in cui il nucleo familiare è inserito. Per la Chiesa invece vale il momento del consenso che, se viziato, determina irrimediabilmente una nullità di un matrimonio durato anche una vita.

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