Nel nostro ordinamento, il diritto alla bigenitorialità è stato riconosciuto con la L. n. 54/2006. Secondo tale diritto viene tutelato un principio etico e cioè il diritto a mantenere un rapporto stabile con padre e madre, anche se gli stessi siano separati o divorziati.
Nel corso di un procedimento di separazione personale dei coniugi, quando uno dei due genitori non ottemperi alle modalità di affidamento dei minori stabilite dal giudice è possibile per l'atro genitore ricorrere al Tribunale per far cessare tale comportamenti con significative ripercussioni sull'affidamento al genitore inadempiente, che potrebbe anche vedersi togliere definitivamente l'affidamento.
La legge (art. 709 ter c.p.c.) prevede che, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il Tribunale può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5.000 euro.
La Corte di Cassazione con ordinanza 13400/2019 stabiliva che il comportamento ostativo della madre del minore che non consentiva le modalità di frequentazione del padre con il figlio stabilite dal Tribunale, era censurabile e suscettibile di condanna della donna al pagamento della somma di Euro 5.000,00 a favore del figlio a titolo di risarcimento dei danni a lui provocati per lesione del diritto alla bigenitorialità a causa del clima di conflittualità esistente tra i coniugi a seguito della separazione.
Nel caso di specie, è stato ritenuto comprovato un atteggiamento ostruzionistico della madre relativamente al diritto di visita del padre circa il corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore, nonchè il disagio, le sofferenze ed i conflitti derivati al minore dall'atteggiamento della madre.
Si aggiunga anche che le misure rimediali di cui all’articolo 709-ter c.p.c. possono essere attivate d’ufficio dal giudice, a tutela del primario interesse del minore, senza dunque che vi sia un'espressa richiesta di uno dei due genitori (T. Roma Decreto del 20.01.2017).
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