Con la riforma del 2015 del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (MIDI), è stata introdotta nell’ordinamento canonico la possibilità di introdurre un processo più breve (processus brevior) per le nullità matrimoniali canoniche.
Il vantaggio è certamente la durata molto più ridotta del breviore rispetto a quella del processo ordinario: circa tre mesi rispetto ai diciotto mesi di media.
Tuttavia, vi sono delle condizioni imprescindibili per potere accedere a questa procedura semplificata:
1) le parti devono essere concordi;
2) la nullità deve essere evidente.
Relativamente alle circostanze che possono individuare una nullità evidente nel processo breviore l’art. 14 delle Regole Procedurali del MIDI annovera per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.
Il processo più breve certamente è una risposta concreta alla necessità di celerità per le coppie che, rivolgendosi alla Chiesa, chiedono un riscontro circa la loro situazione matrimoniale.
Tuttavia, chi non è nelle condizioni di potere accedere al processo più breve, potrà accedere a quello ordinario, solo pazientando un poco di più.
Avv. Angelo Coccìa
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