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Tradimento coniugale e richiesta di risarcimento.

Cassazione: Sent. 26383/2020 del 19.11.2020


Secondo un principio ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio, oltre ad avere carattere morale, hanno altresì natura giuridica (art. 143 c.c. che richiama le nozioni di dovere, obbligo e diritto) e sono inderogabili (cfr. art. 160 c.c.), onde l'interesse di ciascun coniuge nei confronti dell'altro alla relativa osservanza ha valenza di diritto soggettivo (Cass. n. 9801/2005).


Ne deriva che la violazione di tali doveri non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che peraltro la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione precluda l'esperibilità di autonoma azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti (cfr. Cass. n. 18853/2011).

Così l'infedeltà coniugale può dare luogo ad una richiesta di risarcimento al coniuge infedele da parte dell'altro coniuge, e questo anche se non sia stata pronunciata sentenza di separazione con addebito. La richiesta risarcitoria potrà essere presentata in separato giudizio ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Tuttavia perché questo accada, la condizione di afflizione indotta nel coniuge deve superare la soglia di tollerabilità e tradursi, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto come la salute, l'onore o la dignità personale.

Ovviamente il coniuge tradito che richiede il risarcimento dovrà dare prova esaustiva del danno subito nei termini sopra specificati.

Avv. Angelo Coccìa

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