Di grande interesse la recente sentenza delle SS UU della Cassazione n. 29 luglio 2021 n. 21761 che consente il diretto trasferimento di beni immobili in sede di separazione consensuale o divorzio congiunto senza necessità di ricorrere successivamente al notaio.
La Suprema Corte ha stabilito il principio per cui le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c.
Avv. Angelo Coccìa
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