top of page

Delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale anche per i matrimoni di durata ultratriennale.

Finalmente più che uno spiraglio si è aperto per le delibazioni delle sentenze di nullità matrimoniale canonica dopo quasi dieci anni: un vero e proprio varco. La prima sezione della Cassazione con l' Ordinanza 149 del 4 gennaio 2023, ha proseguito su un nuovo orientamento, del tutto demolitivo di quello costituito nel 2014 dalle Sezioni Unite, laddove la durata ultra triennale del matrimonio era stata ritenuta ostativa alla pronuncia di delibazione della sentenza canonica da parte della Corte d’Appello territoriale. E questo, purtroppo, anche in spregio alla normativa pattizia degli accordi di Villa Madama del 1984.





La decisione del gennaio 2023 fa seguito ad un’altra pronuncia della S.C., l’ordinanza 17910/2022, con la quale gli ermellini si erano pronunciati a favore dell’abolizione del limite triennale come ostativo alla delibazione ove “la prolungata convivenza come coniugi, dopo il matrimonio, non può rilevare come limite generale per la delibazione di sentenze ecclesiastiche che abbiano accertato ipotesi di nullità del matrimonio previste come tali anche dall’ordinamento italiano, senza termini di decadenza o fattispecie di sanatoria o con limiti tutt’affatto distinti dalla protratta convivenza in sé”. Il caso riguardava l’esistenza di una malattia tale da indurre la sterilità, e quindi da impedire, secondo quanto conforme alla sensibilità del coniuge, lo svolgimento della vita coniugale in un aspetto (la procreazione) per lui essenziale. Una simile condizione sarebbe presidiata da nullità anche per l’ordinamento interno (art. 122, secondo e terzo comma, c.c.), sul semplice presupposto dell’essenzialità dell’errore in base alla sensibilità dell’altro coniuge.





Con l’ordinanza 149/2023 la Cassazione ha ribadito il predetto principio di diritto, questa volta in relazione non già alla corrispondenza tra il can. 1097 § 2 c.i.c. e 122 c.c., relativo all’errore sulla qualità, ma a quella tra il can. 1095 n. 2, 3 e l’art. 120 c.c. e cioè tra il grave difetto di discrezione di giudizio ovvero l’incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica, e la capacità di intendere e volere, anche transitoria al momento della celebrazione del matrimonio.





In conclusione potranno essere delibate in Italia, secondo questo orientamento, anche le sentenze di nullità matrimoniale canonica, relative alle incapacità, emesse a norma dei cann. 1095 n. 2 e 3, relative a matrimoni di durata ultra triennale. Ricordiamo che statisticamente questi capi di nullità sono alla base delle sentenze di nullità più numerose. In questo caso non servirà più il consenso dei coniugi per il ricorso congiunto, ma uno dei due potrà procedere anche in autonomia senza temere la famigerata eccezione di ultratriennalità matrimoniale del convenuto in opposizione, che fino a poco tempo fa aveva determinato il rigetto della domanda.

Finalmente, si può dire, giustizia è fatta!

Avv. Angelo Coccìa


Cassazione 149-2023
.pdf
Download PDF • 166KB

557 visualizzazioni0 commenti
bottom of page