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Delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale: "la stabile convivenza non preclude la delibazione della sentenza ecclesiastica"

Immagine del redattore: Angelo CoccìaAngelo Coccìa

Con la sentenza numero 1999 del 28 gennaio 2025 la Corte di Cassazione conferma il suo precedente nuovo indirizzo, risalente al 2023, e tendente a scardinare l'orientamento consolidatosi fin dal 2014 relativo alla non delibabilità delle sentenze di nullità matrimoniale canonica attinenti a matrimoni di durata ultra triennale.


Affermano infatti gli ermellini che "non tutte le sentenze ecclesiastiche di annullamento per vizi genetici del matrimonio-atto sono precluse dalla protrazione di una convivenza ultratriennale stabile dei coniugi, ma solo quelle che non hanno rilevanza per l'ordinamento interno, risultando viceversa delibabili le sentenze di annullamento per vizi genetici "che rilevano come tali anche per il codice civile italiano" (Cass., n. 17910/2022, cit.).


Nel qual caso, non è la convivenza ultratriennale in sé a costituire un limite di ordine pubblico alla delibazione in Italia di sentenze di annullamento per vizi di capacità, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, ma solo quei vizi che originino da un deficit psichico, ossia da uno stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente, la cui valutazione è rimessa al giudice del merito, il quale è onerato di verificare se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano (Cass., n. 28307/2023; Cass., n. 149/2023), come nel caso di incapacità di intendere e di volere (art. 120 cod. civ.).


È, pertanto, compito del giudice del merito verificare se la causa di nullità del matrimonio ecclesiastico sia da qualificarsi come incapacità di valutare ex ante la rilevanza del vincolo matrimoniale, analogo a un deficit psichico, ovvero a uno stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente, ovvero se costituisca una mera deficienza caratteriale o mera immaturità del coniuge, causa di nullità, quest'ultima, che incontra il limite dell'ordine pubblico in caso di convivenza ultratriennale (Cass., n. 28307/2023)".


Avv. Angelo Coccìa






 
 
 

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